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Gen 08

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L’Opinione: Il Consiglio di Stato dice no alla trascrivibilità in Italia del matrimonio contratto all’estero da coppie omosessuali. Nota dell’Avv. Roberto Revello

Non trascrivibile in Italia il matrimonio contratto all’estero da coppia omosessuale.

Nota a margine della sentenza n.4899/2015 del Consiglio di Stato

Non ha acceso le consuete trasbordanti polemiche la sentenza in sede giurisdizionale del Consiglio di Stato depositata il 26 ottobre 2015, che ha negato la trascrivibilità nell’ordinamento italiano del matrimonio contratto all’estero da coppia omosessuale.

In verità, qualche voce ha voluto porre in dubbio la decisione asserendo che l’estensore sarebbe un cattolico tradizionalista e come tale inattendibile. L’assunto ha avuto una eco del tutto marginale, in considerazione del fatto, assorbente, che la decisione è stata presa dal collegio composto da cinque giudici. L’obiezione comunque va relegata a quelle meramente di pregiudizio ideologico di chi probabilmente non ha neppure letto la motivazione del giudicato, posto che l’argomentare della Corte è assolutamente coerente con l’ordinamento giuridico nazionale ed internazionale, in particolare europeo.

Il fatto: alcune coppie omosessuali italiane hanno celebrato matrimonio all’estero (Spagna) e ne hanno chiesto la trascrizione presso il Comune di Roma. La trascrizione disposta dal Sindaco Marino con gran battage pubblicitario è stata annullata dal Prefetto della Capitale in forza delle norme vigenti (in particolare la circolare del Ministro dell’Interno in data 7 ottobre 2014). Decidendo sull’impugnazione del detto provvedimento prefettizio il TAR del Lazio con decisione 23/04/2015, dopo aver riconosciuto l’insussistenza di qualsivoglia diritto alla trascrizione negli atti dello stato civile di matrimoni tra coppie omosessuali celebrati all’estero (e, di conseguenza, la legittimità della ricordata circolare), ha nondimeno giudicato illegittimi (annullandoli, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado) l’impugnato provvedimento del Prefetto di Roma sulla base dell’assorbente rilievo per cui la rettifica o la cancellazione degli atti dello stato civile resterebbe riservata in via esclusiva all’autorità giudiziaria ordinaria. Il Ministero dell’Interno ha impugnato la detta decisione con ricorso al Consiglio di Stato; resistevano gli originali ricorrenti e Roma Capitale.

La Corte giudicante ha respinto l’appello incidentale ed ha pienamente accolto l’impugnazione del Ministero.

La ricognizione del fatto è necessaria per poter comprendere l’iter logico giuridico della Consiglio di Stato, che ha riaffermato la non trascrivibilità del matrimonio contratto da cittadini italiani omosessuali all’estero, ma anche la competenza del Prefetto a procedere all’annullamento dell’eventuale illegittima trascrizione da parte del Sindaco.

Percorrendo la motivazione della sentenza, in sintesi, si evidenzia che la Corte ha compiuto un completo excursus in proposito della legislazione italiana, internazionale e, in particolare, europea, della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, dei patti internazionali, ivi compresa Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (detta Carta di Nizza), nonché delle note decisioni della Corte di Strasburgo (in particolare la recente sentenza in data 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Repubblica Italiana, indicata dagli appellanti incidentali a sostegno della loro tesi).

La Corte di Strasburgo con la predetta sentenza ha, da un lato, assunto la violazione da parte dello Stato italiano, dell’art.8 della CEDU, che tutela la vita familiare, nella misura in cui non assicura alcuna protezione giuridica alle unioni omosessuali, ma ha, da un altro lato, confermato la precedente giurisprudenza (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf contro Austria) che negava la configurabilità dell’inosservanza dell’art.12 (diritto al matrimonio), e, quindi, del corrispondente art. 9 della Carta dei diritti fondamentali della Carta di Nizza, ribadendo, al riguardo, che la regolazione legislativa del matrimonio e, quindi, l’eventuale ammissione di quello omosessuale (che la Corte non ritiene, in astratto, vietato) rientra nel perimetro del margine di apprezzamento e, quindi, della discrezionalità riservata agli Stati contraenti.

La decisione in esame del Consiglio di Stato ha ribadito che, lungi, quindi, dall’affermare l’obbligo della Repubblica italiana di riconoscere il diritto al matrimonio omosessuale, la Corte di Strasburgo ha espressamente e chiaramente negato la sussistenza e, quindi, a fortiori, la violazione di tale (presunto) diritto, limitandosi ad imporre allo Stato italiano di assicurare una tutela giuridica alle unioni omosessuali (ma, anche qui, riconoscendo un margine di apprezzamento, seppur più limitato, nella declinazione delle sue forme e della sua intensità).

Argomenta la decisione che non appare, in definitiva, configurabile, allo stato del diritto convenzionale europeo e sovranazionale, nonché della sua esegesi ad opera delle Corti istituzionalmente incaricate della loro interpretazione, un diritto fondamentale della persona al matrimonio omosessuale, sicchè il divieto dell’ordinamento nazionale di equiparazione di quest’ultimo a quello eterosessuale non può giudicarsi confliggente con i vincoli contratti dall’Italia a livello europeo o internazionale.

Ne consegue che, a fronte della pacifica inconfigurabilità di un diritto (di genesi nazionale o sovranazionale) al matrimonio omosessuale, resta preclusa all’interprete ogni opzione ermeneutica creativa che conduca, all’esito di un’operazione interpretativa non imposta da vincoli costituzionali o (latu sensu) internazionali, all’equiparazione (anche ai meri fini dell’affermazione della trascrivibilità di matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso) dei matrimoni omosessuali a quelli eterosessuali.”

Assolutamente logica, dunque, la conclusione del Consiglio di Stato che lucidamente ribadisce che il matrimonio omosessuale (atto radicalmente inesistente, vertendosi in una situazione di un atto mancante di un elemento essenziale della sua stessa giuridica esistenza) deve intendersi incapace, nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status giuridico proprio delle persone coniugate (con i diritti e gli obblighi connessi) proprio in quanto privo dell’indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento configura quale connotazione ontologica essenziale dell’atto di matrimonio. Riscontrata dunque l’inattitudine del matrimonio omosessuale contratto all’estero da cittadini italiani di produrre qualsivoglia effetto giuridico in Italia, la Corte ha così negato la sua trascrivibilità negli atti dello stato civile.

Con altrettanta compiutezza e lucidità il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnazione incidentale degli originari ricorrenti affermando la competenza del Prefetto posto che egli è munito di uno strumento amministrativo (e non necessariamente giurisdizionale) di correzione di atti dello stato civile abnormi ed eseguiti in difformità dalle istruzioni impartite dall’autorità statale titolare della funzione.

In conclusione, dunque, l’esame della sentenza del Consiglio di Stato, accurata e completa nella sua motivazione, al di fuori di ogni pregiudizio ideologico o posizione confessionale, ci induce a trarre ulteriori autorevoli argomenti a favore del matrimonio come riconosciuto dall’art.29 della Costituzione, fondato sull’indefettibile e naturale condizione essenziale della diversità di sesso dei nubendi, che vieta la equiparazione con l’unione omosessuale; e dunque il riconoscimento o mera trascrizione delle dette unioni contratte all’estero.

Ma pure ci stimola ad opporci, anzitutto culturalmente, ai tentativi di interpretazioni creative da parte di chicchessia.

Sotto altro profilo e fondamento può essere riconosciuto il rispetto che a ciascuno è dovuto per le proprie scelte di vita, ma pure il diritto alla tutela dei diritti personali, che scaturiscono anche dalla corretta interpretazione della Carta costituzionale.

In tal senso e in detti limiti, peraltro, vanno letti i ripetuti inviti degli organi europei perché lo Stato italiano si adotti degli opportuni strumenti legislativi a tutela dei diritti (e doveri) conseguenti all’unione omosessuale.

Roberto Revello

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